Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 23 dicembre 2016

 

Circolare n. 207/2016

 

Oggetto: Riforma delle Camere di Commercio – Riflessi sulla misurazione della rappresentatività delle associazioni – DLGVO 25.11.2016, n. 219, su G.U. n. 276 del 25.11.2016.

 

Secondo tagliando, dopo quello effettuato sei anni fa (DLGVO n. 23/2010), per la legge n. 580/93 concernente l’ordinamento delle Camere di Commercio. In attuazione della legge Madia per la riforma della Pubblica Amministrazione (legge n. 124/2015) è stato infatti emanato un nuovo decreto legislativo volto a razionalizzare il sistema camerale in una logica di spending review. Tra le novità della nuova riforma si segnalano la riduzione attraverso accorpamenti del numero delle Camere di Commercio dalle attuali 105 a un massimo di 60, il dimezzamento dal 2017 del diritto annuale a carico delle imprese, il taglio del 30% del numero dei consiglieri, la gratuità per tutte le cariche salvo che per i revisori, l’eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie e il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale.

Per quanto riguarda invece i compiti delle Camere di Commercio non sono state previste innovazioni sostanziali. In particolare, in aggiunta ai tradizionali compiti in materia di tenuta del registro imprese, di tutela del consumatore e della fede pubblica, di rilevazione di prezzi e tariffe, di rilascio dei certificati di origine delle merci e di documenti per l’esportazione, sono state rafforzate le funzioni di supporto alla competitività delle imprese specialmente piccole e medie.

 

Relativamente alla composizione dei Consigli, fatta eccezione per la riduzione numerica è stata confermata l’elencazione dei settori ammessi di diritto ad esprimere propri rappresentanti; continua pertanto ad essere ricompreso in tale elencazione anche il settore trasporti e spedizioni come stabilito per la prima volta oltre 20 anni fa dalla citata legge n. 580 su richiesta della Confetra. Ai fini della misurazione a livello locale della rappresentatività delle associazioni restano fermi gli indicatori basati su numero delle imprese aderenti e dei relativi occupati, valore aggiunto per occupato e ammontare del diritto annuale versato sempre dalle imprese aderenti. Ovviamente, a seguito degli accorpamenti in atto, tali indicatori non dovranno più essere riferiti all’ambito provinciale ma alla circoscrizione territoriale della nuova Camera di Commercio presso la quale dovrà quindi essere effettuato il deposito dell’elenco delle imprese associate.

Due però le novità introdotte sulla competizione per il posto in Consiglio. La prima consiste nella precisazione secondo cui per valutare la rappresentatività delle associazioni concorrenti ai seggi camerali saranno prese in considerazione le sole imprese che nell’ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico; con apposito decreto ministeriale saranno fissati i criteri per determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative saranno ritenute meramente simboliche.

La seconda novità riguarda il caso di imprese iscritte contemporaneamente a più associazioni; dette imprese potranno come in passato essere conteggiate da ciascuna associazione ai fini della rispettiva rappresentatività ma con un peso proporzionalmente ridotto.

 

Come sempre la Confetra è a disposizione delle associazioni territoriali interessate per supportarle nella complessa procedura per la presentazione delle candidature ai seggi dei Consigli camerali.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.143/2015, 71/2010 e 44/1994

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n.276 del 25.11.2016

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219 

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                                 Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata
          dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) 
 
  1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive  modifiche  ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 1 (natura e sede): 
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3.  Le  camere   di   commercio   operano   nelle   circoscrizioni
territoriali esistenti, come ridefinite in  attuazione  dell'articolo
10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi  del
comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno  una  camera
di commercio in ciascuna regione. Ai fini  dell'individuazione  della
soglia delle  75.000  imprese  e  unita'  locali  e'  considerato  il
relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione  effettuata  dal
Ministero dello sviluppo  economico  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155.";
  2) il comma 4 e' abrogato; 
  3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: ""5. I consigli di due  o
piu' camere di commercio possono proporre, con  delibera  adottata  a
maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti,  l'accorpamento  delle
rispettive  circoscrizioni  territoriali   o   le   modifiche   delle
circoscrizioni  stesse.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   e'   istituita   la   camera   di   commercio    derivante
dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la  medesima
procedura sono approvate le eventuali modifiche delle  circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio esistenti  fermo  restando  il
numero massimo di  60  e  la  necessita'  di  mantenere  l'equilibrio
economico finanziario per ciascuna delle camere interessate." ; 
  4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  "5-bis.  Gli  atti   di   trasferimento   gratuito   di   carattere
patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di  immobili
e partecipazioni, connessi  alle  operazioni  di  accorpamento  delle
camere  di  commercio  o  di  modifica  delle   loro   circoscrizioni
territoriali, nonche' le operazioni  di  accorpamento  delle  aziende
speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa,  fatta  eccezione  per
l'imposta sul valore aggiunto. 
  5-ter. Con i decreti di cui al comma 5  e'  nominato  per  ciascuna
nuova camera di commercio  un  commissario  ad  acta,  scelto  tra  i
segretari generali delle camere  di  commercio  accorpate  o  tra  il
personale  dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche,  con   il
compito di adottare la norma statutaria  di  composizione  del  nuovo
Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure
di costituzione del consiglio della nuova camera di  commercio  e  di
attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del  nuovo  ente.
Con  i  medesimi  decreti  sono  disciplinate  le  modalita'  per  la
successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad  acta
non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico. 
  5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei  consigli  camerali
delle camere di commercio oggetto delle  operazioni  di  accorpamento
sono interrotte,  se  gia'  in  corso,  e  comunque  non  avviate,  a
decorrere dall'adozione del decreto di cui al  comma  5.  I  relativi
organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno
dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio."; 
  b) all'articolo 2 (Compiti e funzioni): 
  1) il comma 1 e' abrogato; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Le camere di commercio, singolarmente  o  in  forma  associata,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono
le funzioni relative a: 
  a) pubblicita' legale generale e di settore mediante la tenuta  del
registro delle imprese, del Repertorio economico  amministrativo,  ai
sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle
camere di commercio dalla legge; 
  b) formazione e gestione del fascicolo informatico  di  impresa  in
cui sono raccolti  dati  relativi  alla  costituzione,  all'avvio  ed
all'esercizio delle attivita' dell'impresa, nonche' funzioni di punto
unico di accesso telematico in relazione alle vicende  amministrative
riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su base legale
o convenzionale; 
  c) tutela del  consumatore  e  della  fede  pubblica,  vigilanza  e
controllo  sulla  sicurezza  e  conformita'  dei  prodotti  e   sugli
strumenti  soggetti  alla   disciplina   della   metrologia   legale,
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei  certificati  di
origine  delle  merci  e  documenti  per  l'esportazione  in   quanto
specificamente previste dalla legge; 
  d) sostegno alla  competitivita'  delle  imprese  e  dei  territori
tramite attivita' d'informazione economica e assistenza tecnica  alla
creazione di imprese e start up, informazione,  formazione,  supporto
organizzativo e assistenza  alle  piccole  e  medie  imprese  per  la
preparazione ai mercati  internazionali  nonche'  collaborazione  con
ICE-Agenzia per la promozione all'estero  e  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per
la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle  loro
iniziative; sono in ogni caso escluse dai  compiti  delle  Camere  di
commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero; 
  d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonche'  sviluppo  e
promozione del turismo, in collaborazione con gli  enti  e  organismi
competenti; sono in ogni caso escluse dai  compiti  delle  Camere  di
commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero; 
  d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla  normativa
nonche' supporto alle piccole e medie imprese  per  il  miglioramento
delle condizioni ambientali; 
  e) orientamento al lavoro e  alle  professioni  anche  mediante  la
collaborazione con i  soggetti  pubblici  e  privati  competenti,  in
coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in
particolare: 
  1) la tenuta e la gestione,  senza  oneri  a  carico  dei  soggetti
tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a  carico
delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza  scuola-lavoro
di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio  2015  n.  107,
sulla   base   di   accordi   con   il   Ministero   dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  2)  la  collaborazione  per  la  realizzazione   del   sistema   di
certificazione delle competenze acquisite in contesti non  formali  e
informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
  3) il supporto all'incontro domanda-offerta di  lavoro,  attraverso
servizi informativi anche a carattere previsionale volti  a  favorire
l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai
servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; 
  4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'universita'  al
lavoro, attraverso  l'orientamento  e  lo  sviluppo  di  servizi,  in
particolare telematici, a supporto dei processi di  placement  svolti
dalle Universita'; 
  f)  assistenza  e  supporto  alle  imprese  in  regime  di   libera
concorrenza da realizzare in regime di separazione  contabile.  Dette
attivita' sono  limitate  a  quelle  strettamente  indispensabili  al
perseguimento delle finalita' istituzionali del  sistema  camerale  e
non possono essere finanziate al di fuori  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 18 comma 1 lettera b); 
  g) ferme restando quelle gia' in corso o da  completare,  attivita'
oggetto di convenzione con le regioni ed altri  soggetti  pubblici  e
privati stipulate compatibilmente con  la  normativa  europea.  Dette
attivita' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
della qualificazione  aziendale  e  dei  prodotti,  del  supporto  al
placement e all'orientamento,  della  risoluzione  alternativa  delle
controversie. Le stesse possono essere finanziate con le  risorse  di
cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   esclusivamente   in
cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al
50%.". 
  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,  comma  3,
per le attivita' di cui al comma 2,  lettere  a),  b),  c),  d),  e),
numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti  oneri  aggiuntivi
alle  imprese  al  di  fuori  dei  diritti  di  segreteria   di   cui
all'articolo 18."; 
  4) il comma 3 e' abrogato; 
  5) al comma 4 le parole: " e  a  societa'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: " e, nel rispetto delle previsioni del decreto  legislativo
19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di  societa'
a  partecipazione  pubblica,  a  societa',  previa  approvazione  del
Ministro dello sviluppo economico"; 
  6) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "  5.  Le  camere  di
commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di
criteri di equilibrio economico e  finanziario,  possono  costituire,
previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico,  in  forma
singola o associata, aziende speciali operanti secondo le  norme  del
diritto privato. Le aziende speciali delle camere di  commercio  sono
organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria.  Le  camere
di commercio possono attribuire alle aziende speciali il  compito  di
realizzare le iniziative funzionali al  perseguimento  delle  proprie
finalita'  istituzionali  e  del  proprio  programma  di   attivita',
assegnando  alle  stesse  le  risorse   finanziarie   e   strumentali
necessarie."; 
  7) il comma 6 e' abrogato; 
  8) al comma 7, le parole:  "lett.  c),",  sono  sostituite  con  le
seguenti parole: "lettera c) e'"; 
  c) all'articolo 3 (Potesta' statutaria e  regolamentare),  dopo  il
comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei  compiti
amministrativi e quelli  relativi  alle  materie  disciplinate  dallo
statuto sono approvati dal consiglio con il  voto  della  maggioranza
assoluta dei componenti.". 
  d) all'articolo 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile): 
  1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. Per le camere  di  commercio,  le  loro  unioni  regionali,
nonche' per le loro  aziende  speciali,  tutti  gli  incarichi  degli
organi  diversi  dai  collegi  dei  revisori  sono  svolti  a  titolo
gratuito. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le indennita'  spettanti  ai  componenti  dei  collegi  dei
revisori dei conti delle camere  di  commercio,  delle  loro  aziende
speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle  spese
sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di  tutti
gli organi, nonche' nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo  restando
il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i
limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e
dei dipendenti delle  aziende  speciali  e  delle  unioni  regionali.
Restano fermi i casi di incompatibilita' ed inconferibilita' previsti
dalla legge. 
  2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e'
istituito un Comitato indipendente di valutazione  delle  performance
del sistema camerale  composto  da  cinque  membri  di  cui  uno  con
funzioni di presidente designato dalla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo  economico,  uno
dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  uno  dalla  Conferenza
Stato-Regioni  e  uno  da  Unioncamere   tra   esperti   di   elevata
professionalita' con comprovate esperienze sia nel  settore  pubblico
che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi
pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede  presso
il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi
per la finanza pubblica. Ai  componenti  del  predetto  Comitato  non
spettano indennita', gettoni di  presenza,  rimborsi  spese  e  altri
emolumenti comunque denominati . 
  2-quater. Il  comitato  provvede  alla  valutazione  e  misurazione
annuale, sulla base dei criteri definiti  con  decreto  del  Ministro
dello Sviluppo economico: 
  a) delle  condizioni  di  equilibrio  economico  finanziario  delle
singole Camere e dell'efficacia delle  azioni  adottate  per  il  suo
perseguimento dal sistema camerale; 
  b) dell'efficacia dei programmi e delle attivita' svolti  anche  in
forma associata e attraverso enti e organismi comuni. 
  2-quinquies.  Il  Comitato  redige  annualmente  un  rapporto   sui
risultati  dell'attivita'  camerale  e  provvede  a  trasmetterlo  al
Presidente del Consiglio dei Ministri,  al  Ministro  dello  sviluppo
economico e a Unioncamere. 
  2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma
2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di
eccellenza ai  fini  del  riconoscimento  delle  premialita'  di  cui
all'articolo 18, comma 9." 
  e) All'articolo 5 (Scioglimento dei consigli), al primo periodo del
comma 4, le parole ", anche in quiescenza," sono soppresse; 
  f) all'articolo 6 (Unioni regionali): 
  1) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  camere  di
commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai  sensi
del  codice  civile,  nelle  circoscrizioni  regionali  in  cui  sono
presenti almeno tre camere di commercio e  in  cui  tutte  le  camere
presenti aderiscono a tali associazioni,  allo  scopo  di  esercitare
congiuntamente  funzioni  e  compiti  per  il   perseguimento   degli
obiettivi comuni del  sistema  camerale  nell'ambito  del  territorio
regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e  rappresentano
gli  interessi  comuni  delle  camere  di  commercio   associate   ed
assicurano   il   coordinamento   dei   rapporti   con   le   Regioni
territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare  servizi
comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e  servizi  di
competenza camerale. Fermo  quanto  previsto  dal  comma  1  bis  del
presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali  costituite
ai sensi del presente comma puo' essere disposta solo con il consenso
unanime dei soggetti associati.";" 
  2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
  ""1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali  in
ogni caso e' consentita sulla base di una relazione programmatica, da
trasmettere al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  dimostri
l'economicita' della struttura e gli effetti  di  risparmio  rispetto
alle  altre  possibili  soluzioni  di  svolgimento   delle   relative
attivita'. 
  1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di piu' camere
le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri
compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di
commercio  del  comune  capoluogo  di  regione.   Eventuali   compiti
operativi per la gestione dei  servizi  comuni  gia'  attributi  alle
Unioni regionali possono essere svolti comunque  in  forma  associata
ovvero attribuendoli, qualora  possibile,  ad  Aziende  speciali  nel
contesto del riordino delle stesse."; 
  3) al comma 3, la parola "individuai" e' sostituita dalle  seguenti
parole "individua i"; 
  g) all'articolo 7  (Unione  italiana  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura): 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  L'Unioncamere,  ente
con personalita' giuridica di diritto pubblico,  cura  e  rappresenta
gli interessi generali  delle  camere  di  commercio  e  degli  altri
organismi  del  sistema  camerale  italiano;  promuove,  realizza   e
gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende  speciali,
nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad
enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato  e,
nei limiti di cui al  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.175,
recante il testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica, a societa', servizi e attivita' di interesse  delle  camere
di commercio e delle categorie economiche."; 
  2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'Unioncamere formula
direttive  e  indirizzi  agli  organismi  del  sistema  camerale  per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte
salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorita'  statali  e
regionali. In  tale  ambito  supporta  il  Ministero  dello  sviluppo
economico per la definizione di standard nazionali di qualita'  delle
prestazioni delle  camere  di  commercio,  in  relazione  a  ciascuna
funzione fondamentale, ai relativi servizi ed  all'utilita'  prodotta
per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  fini  delle  attivita'  di
competenza.""; 
  h) all'articolo 8 (Registro delle imprese): 
  1) al comma  2,  le  parole:  "emana  direttive  sulla  tenuta  del
registro." sono sostituite dalle seguenti :  "emana  direttive  sulla
tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza."; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  L'ufficio  provvede
alla tenuta del registro delle imprese in conformita'  agli  articoli
2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni  della
presente legge e al regolamento di cui al comma 6  bis  del  presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu'  giudici  delegati  scelti
tra i giudici assegnati alle  sezioni  specializzate  in  materia  di
impresa, e nominati  dal  presidente  del  Tribunale  competente  per
territorio e presso cui e'  istituita  la  sezione  specializzata  in
materia di impresa, su  indicazione  del  presidente  della  medesima
sezione."; 
  3) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.Gli  uffici  delle
Camere di commercio  della  circoscrizione  territoriale  su  cui  ha
competenza  il  tribunale  delle  imprese  sono  retti  da  un  unico
conservatore nominato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  su
proposta dell'Unioncamere,  sentiti  i  presidenti  delle  camere  di
commercio operanti nell'ambito della  stessa  circoscrizione,  tra  i
dirigenti  delle  camere  di  commercio  in  possesso  dei  requisiti
definiti con il decreto di  cui  al  comma  5  dell'articolo  20.  Il
conservatore puo' delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle
altre camere di commercio della circoscrizione  territoriale.  L'atto
di nomina del conservatore e' pubblicato sul  sito  istituzionale  di
tutte le camere  di  commercio  interessate  e  del  Ministero  dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il
contenuto  dell'incarico  dirigenziale  conferito  dalla  camere   di
commercio di appartenenza." 
  4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6.  La  predisposizione,
la  tenuta,  la  conservazione  e  la  gestione,   secondo   tecniche
informatiche,  del  registro  delle  imprese  ed   il   funzionamento
dell'ufficio sono realizzati in modo  da  assicurare  completezza  ed
organicita', pubblicita' per tutte le imprese soggette ad  iscrizione
attraverso un unico  sistema  informativo  nazionale,  garantendo  la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale."; 
  5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  "6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo  17,  comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e  con
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 
  6-ter. Fino all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  6-bis
continua ad applicarsi il decreto del Presidente della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni."; 
  i) all'articolo 10 (Consiglio): 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato  in  base
al numero delle imprese ed unita' locali iscritte nel registro  delle
imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: 
  a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri; 
  b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri." 
  2) al comma 6, le parole "costituiti  in  apposita  consulta"  sono
soppresse; 
  3) alla fine del comma 7, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "e
possono essere rinnovati per una sola volta"; 
  l) all'articolo 11 (Funzioni del consiglio): 
  1) la lettera a) del comma 1  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)
delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;";" 
  2) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole "camera di commercio"
sono aggiunte le seguenti parole  ",  previa  adeguata  consultazione
delle imprese;"; 
  3) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; 
  m) all'articolo 12 (Costituzione del consiglio): 
  1) il comma 2 e' sostituto dal seguente:  "2.  Le  designazioni  da
parte delle organizzazioni di  cui  al  comma  1,  per  ciascuno  dei
settori di cui  all'articolo  10,  comma  2,  avvengono  in  rapporto
proporzionale  alla   loro   rappresentativita'   nell'ambito   della
circoscrizione territoriale della camera  di  commercio  interessata,
sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma  3.  Gli
elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma  1  sono
depositati presso la camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura ai  fini  dello  svolgimento  delle  opportune  verifiche
relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi,  secondo
modalita' telematiche e digitali, ad  una  piattaforma  appositamente
predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio  a  cui
possono accedere, oltre la Regione competente e  il  Ministero  dello
sviluppo economico, i soggetti legittimamente  interessati,  mediante
procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del  calcolo
degli indicatori di rappresentativita' sono presi in considerazione i
soli associati che nell'ultimo biennio  abbiano  versato  almeno  una
quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in
base al comma 4. Anche in caso di  apparentamento  le  organizzazioni
presentano i dati disgiuntamente." 
  2) alla fine del comma 3,  dopo  le  parole  "sono  iscritte"  sono
aggiunte le seguenti: ", considerandole con un peso proporzionalmente
ridotto ai fini della rappresentativita' delle associazioni stesse"; 
  3) alla fine del comma 4, e' aggiunto il seguente periodo: "Con  il
medesimo decreto sono individuati i criteri con cui  determinare  per
ciascun  settore  le  soglie  al  di  sotto  delle  quali  le   quote
associative sono ritenute meramente simboliche ai  fini  del  calcolo
della rappresentativita' e, per le camere di commercio  accorpate,  i
criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio
delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno  in
tale organo piu' di un rappresentante."; 
  4) al comma 9, lettera c) e' soppressa la parola: "provinciali"; 
  n) all'articolo 14 (Giunta): 
  1) al comma 1, le parole: "non inferiore a cinque e  non  superiore
ad  un  terzo  dei  membri  del  consiglio   arrotondato   all'unita'
superiore, secondo quanto previsto  dallo  statuto"  sono  sostituite
dalle seguenti: " pari a 5 per  le  camere  i  cui  consiglieri  sono
individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo  10
e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai  sensi
della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10"; 
  2) al comma 2 le parole: "due sole  volte"  sono  sostituite  dalle
parole "una sola volta"; 
  3) al comma 4, la parola: "quattro" e' sostituita  dalla  seguente:
"tre"; 
  4) al comma 5, lettera b), la parola "delibera" e' sostituita dalle
seguenti: "delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2,  commi  4  e
5"; 
  5) al comma  5,  lettera  c),  dopo  la  parola  "competenza"  sono
aggiunte le seguenti: ", anche al fine di assicurare il  mantenimento
dei servizi sul territorio nei casi di  accorpamenti  tra  camere  di
commercio."; 
  o) all'articolo 15 (Riunioni  e  deliberazioni),  al  comma  1,  la
parola: "giugno" e' sostituita dalla seguente: "aprile"; 
  p) all'articolo 16 (Presidente), comma  3,  le  parole:  "due  sole
volte" sono sostituite dalle seguenti: "una sola volta"; 
  q) all'articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti): 
  1) al comma 1, le parole:  "e  nel  rispetto  del  vincolo  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
286" sono soppresse; 
  2) al comma 4 dopo le parole:" aziende speciali" sono  aggiunte  le
seguenti: "e delle unioni regionali"; 
  r) all'articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio): 
  1) al comma 1: 
  a) la lettera c) e' abrogata; 
  b) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "" f) altre entrate
derivanti  da  prestazioni  e   controlli   da   eseguire   ai   fini
dell'attuazione  delle  disposizioni  dell'Unione   europea   secondo
tariffe predeterminate  e  pubbliche  poste  a  carico  dei  soggetti
interessati ove cio' non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate  sulla  base  del
costo effettivo del servizio reso."; 
  c) il comma 2 e' abrogato; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla  lettera  d)  del
comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi  compresi
quelli a domanda individuale, incluse fra  i  proventi  di  cui  alla
lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  tenendo  conto  dei  costi
standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28,  comma
2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  Restano  fermi  i
limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.
114.". 
  e) al comma  4,  dopo  l'alinea,  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono
sostituite dalle seguenti: 
  "a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei
servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a  fornire
sull'intero  territorio  nazionale,  in   relazione   alle   funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a  quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in  base  ai  costi  standard
determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge  24
giugno 2014, n. 90 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
  a-bis) individuazione degli ambiti  prioritari  di  intervento  con
riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo  2  e
del relativo fabbisogno, valutato  indipendentemente  dal  fabbisogno
storico, contemperando  le  esigenze  dello  sviluppo  economico  con
quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
  b) detrazione dal fabbisogno di cui alla  lettera  a)  delle  altre
pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
  c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali  fissi  per  i
soggetti iscritti al REA e per le  imprese  individuali  iscritte  al
registro  delle  imprese,  e   mediante   applicazione   di   diritti
commisurati al fatturato  dell'esercizio  precedente  per  gli  altri
soggetti, nonche' mediante la determinazione di diritti  annuali  per
le relative unita' locali."; 
  f) al comma 5, sono soppresse le parole:  "Con  lo  stesso  decreto
sono altresi' determinati gli importi del  diritto  applicabili  alle
unita' locali."; 
  g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  7  sono,   altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni per il  caso
di omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto  annuale,  secondo  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e
successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni."; 
  h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Con il decreto di cui
al comma 4, sentita  l'Unioncamere,  e'  determinata  una  quota  del
diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo  e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri per  la
ripartizione di tale fondo tra le Camere  di  commercio  al  fine  di
rendere omogeneo su  tutto  il  territorio  nazionale  l'espletamento
delle funzioni attribuite da  leggi  dello  Stato  al  sistema  delle
camere  di  commercio  nonche'  di  sostenere  la  realizzazione  dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo  premialita'  agli  enti
che raggiungono livelli di eccellenza."; 
  i)  il  comma  10  e'  sostituito  dal  seguente:   "10.   Per   il
finanziamento di programmi e  progetti  presentati  dalla  camere  di
commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione
dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle  imprese,
il Ministro dello sviluppo economico, su  richiesta  di  Unioncamere,
valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel
quadro  delle  politiche  strategiche  nazionali,  puo'   autorizzare
l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del  diritto
annuale fino ad un massimo del  venti  per  cento.  Il  rapporto  sui
risultati dei progetti e' inviato al  Comitato  di  cui  all'articolo
4-bis."; 
  s) all'articolo 19 (Personale delle camere di commercio): 
  1) al comma 1, le parole :" dalla legge 23 ottobre 1992, n.  421  e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono sostituite dalle
seguenti  :  "dal  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modificazioni." ; 
  t) all'articolo 20 (Segretario generale): 
  1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "dell'amministrazione,"  sono
aggiunte le seguenti parole: "corrispondenti a quelli"; 
  2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio  viene
conferito, previa apposita procedura comparativa,  tra  gli  iscritti
nell'elenco di cui al comma 4 che  abbiano  manifestato  interesse  a
parteciparvi,  per  una  durata  non  superiore  a  quattro  anni   e
confermato per ulteriori due anni per una sola  volta  in  base  alla
valutazione  della  Giunta  camerale,  senza  far  ricorso  a   nuova
procedura  comparativa.  L'individuazione  del  segretario   generale
avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro  dello
sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo
19, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modificazioni. L'incarico puo' essere conferito  anche  in
forma associata ed in regime convenzionale."; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito  della
procedura di cui al comma 2, e' nominato dal Ministro dello  sviluppo
economico con proprio decreto, che costituisce  il  provvedimento  di
conferimento  dell'incarico  di  cui  all'articolo  19  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  successive  modificazioni.  Il
relativo contratto individuale e' sottoscritto dal  Presidente  della
camera  di  commercio   ed   in   esso   il   trattamento   economico
corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo  di
cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive  modificazioni,  e'  definito  nell'ambito   delle   fasce
economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere,
in conformita' con le disposizioni di  cui  al  contratto  collettivo
nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio."; 
  4) al comma 4, l'alinea e' sostituita dalla seguente: 
  "4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di  cui  al
comma 2 e' formato e tenuto dal Ministero dello  sviluppo  economico.
Ad esso possono essere iscritti a domanda  e  previo  superamento  di
un'apposita selezione nazionale per titoli:"; 
  5) al comma 4, lettera  b),  dopo  la  parola:  "quinquennio"  sono
aggiunte le seguenti: "nell'ultimo decennio"; 
  u) l'articolo 21 (Disposizioni in materia  di  responsabilita')  e'
abrogato; 
  v) all'articolo 22 (Uso della denominazione "camera  di  commercio)
il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Agli altri  organismi  che  non  risultino  disciplinati  dalla
presente legge  e'  vietato  l'uso  della  denominazione  "camera  di
commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano  in  modo
equivoco  o  ingannevole  i  registri,  albi  ed   elenchi   comunque
denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di
iscrizione o pagamento. In  caso  di  inosservanza,  si  applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento
euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al
mutamento di denominazione  nei  successivi  trenta  giorni,  a  tale
mutamento si  provvede  con  decreto  del  presidente  del  tribunale
territorialmente   competente,   con    oneri    a    carico    degli
amministratori."; 
  z) l'articolo 23 (Riordinamento di uffici) e' abrogato; 
  aa) l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie) e' abrogato. 
  
                               Art. 2 
                     (Disposizioni di attuazione) 
 
  1. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis,  della  legge
29 dicembre 1993, n.580, e' adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
 
                                Art. 3 
 (Riduzione  del   numero   delle   camere   di   commercio  mediante
     accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale) 
 
  1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  l'Unioncamere  trasmette  al  Ministero  dello
sviluppo   economico   una   proposta   di   rideterminazione   delle
circoscrizioni territoriali, per  ricondurre  il  numero  complessivo
delle camere di commercio entro il limite di 60,  tenendo  conto  dei
seguenti criteri: 
  a) accorpamento delle camere di commercio nei  cui  registri  delle
imprese siano iscritte o annotate meno di  75.000  imprese  e  unita'
locali, con altre camere di commercio presenti nella  stessa  Regione
e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere
di commercio nei cui registri delle imprese  siano  gia'  iscritte  o
annotate almeno 75.000 imprese e unita'  locali,  ove  non  vi  siano
altre adeguate soluzioni di accorpamento; 
  b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in
ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unita'
locali iscritte o annotate nel registro delle imprese; 
  c) possibilita' di  mantenere  una  camera  di  commercio  in  ogni
provincia autonoma e citta' metropolitana; 
  d) possibilita' di istituire una camera di commercio tenendo  conto
delle   specificita'   geo-economiche   dei   territori    e    delle
circoscrizioni territoriali di confine nei soli  casi  di  comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  e) possibilita' di mantenere le camere di commercio nelle  province
montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.
56, nonche' le  camere  di  commercio  nei  territori  montani  delle
regioni insulari privi  di  adeguate  infrastrutture  e  collegamenti
pubblici  stradali  e  ferroviari,  nei  soli  casi   di   comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
  f) necessita' di tener conto  degli  accorpamenti  deliberati  alla
data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124,  nonche'
di quelli approvati con i decreti di cui  all'articolo  1,  comma  5,
della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive  modificazioni;
questi ultimi possono essere  assoggettati  ad  ulteriori  o  diversi
accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite  di  60  camere  di
commercio; 
  2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre: 
  a) un piano  complessivo  di  razionalizzazione  delle  sedi  delle
singole camere di  commercio  nonche'  delle  Unioni  regionali,  con
individuazione  di  una  sola  sede  per  ciascuna  nuova  camera  di
commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle  sedi
distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati  a
quelli  strettamente  necessari  per  lo  svolgimento   dei   compiti
istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti
di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione  di  cui
al comma 3. Nel medesimo piano devono essere,  altresi',  individuati
le modalita' ed i termini per la dismissione ovvero  la  locazione  a
terzi, mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica,  delle  parti  di
patrimonio immobiliare non piu' ritenuto  essenziale  alle  finalita'
istituzionali   nel   rispetto   comunque   dell'articolo   12    del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
  b) un piano complessivo  di  razionalizzazione  e  riduzione  delle
aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare
detto  piano  dovra'  seguire  il  criterio  dell'accorpamento  delle
aziende che svolgono compiti simili o  che  comunque  possono  essere
svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica  azienda;  in  ogni
caso non possono  essere  istituite  nuove  aziende  speciali,  salvo
quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o
dalla soppressione di unioni regionali. 
  3. La proposta di cui  al  comma  1  prevede,  infine,  sentite  le
Organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  un   piano
complessivo di razionalizzazione organizzativa  che  contiene,  sulla
base delle indicazioni delle Camere di Commercio: 
  a) il riassetto degli uffici e  dei  contingenti  di  personale  in
funzione dell'esercizio delle competenze  e  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580. 
  b) la conseguente rideterminazione delle  dotazioni  organiche  del
personale dirigente e  non  dirigente,  nonche'  la  rideterminazione
delle  risorse  finanziarie   dei   corrispondenti   fondi   per   la
contrattazione collettiva decentrata integrativa. 
  c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere
di commercio, con possibilita' di realizzare  processi  di  mobilita'
tra le medesime camere, nel rispetto delle  forme  di  partecipazione
sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente.
Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri  per  individuare  il
personale  soggetto  ai  suddetti  processi  di  mobilita',   nonche'
l'eventuale personale soprannumerario non  ricollocabile  nell'ambito
delle camere di commercio. 
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro  i  sessanta  giorni
successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  provvede,  tenendo  conto
della proposta  di  cui  al  comma  1,  alla  rideterminazione  delle
circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle  nuove  camere  di
commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di
accorpamento  e  razionalizzazione  ed  alle   altre   determinazioni
conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento  di  cui
al presente comma e' adottato anche in assenza della proposta di  cui
al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il  termine  ivi  previsto,
applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3. 
  5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis,  5-ter  e  5-quater,
della legge 29 dicembre 1993, n.580. 
  6. Le camere di  commercio,  all'esito  del  piano  complessivo  di
razionalizzazione  organizzativa  di  cui  al  comma  3,   comunicano
l'elenco dell'eventuale personale  in  soprannumero  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il   suddetto   personale
soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle  modalita'  e  dei
criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo  1,
comma 423, della legge 23 dicembre 2014 , n. 190, con le procedure di
cui al comma 7, a valere  sul  dieci  per  cento  delle  facolta'  di
assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.
Qualora il personale soprannumerario ecceda la  soglia  prevista  dal
periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di  ricollocamento
dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate. 
  7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al  comma
6, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica effettua presso  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli  enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui  all'articolo  70,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale non amministrativo  dei  settori  sicurezza,
difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola,
AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla
ricollocazione del personale di cui  al  comma  6.  A  tal  fine,  le
amministrazioni di cui al presente comma comunicano  al  Dipartimento
della funzione pubblica un numero di posti, con priorita' per  quelli
riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e  nel
rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che  non
procedono alla suddetta comunicazione e' fatto  divieto  di  assumere
nuovo personale a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia  tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata  e
continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica
l'elenco dei  posti  comunicati  nel  proprio  sito  istituzionale  e
procede alla conseguente assegnazione del personale  nell'ambito  dei
posti disponibili e  con  priorita'  per  le  esigenze  degli  uffici
giudiziari  del  Ministero  della  giustizia.  E''  fatta  salva   la
possibilita'   dell'applicazione   dell'articolo   30   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  da  parte  delle  amministrazioni
diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente  comma.  Al
personale  trasferito  si  applica  il   trattamento   giuridico   ed
economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto   nei   contratti
collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione. 
  8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui  il  personale  di  cui  al
comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito  delle  procedure
di mobilita'  di  cui  al  comma  7,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
  9. Fino al completamento delle procedure di  mobilita'  di  cui  al
presente articolo, alle camere di commercio e' in ogni caso  vietata,
a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o  il
conferimento  di  incarichi,  a  qualunque  titolo  e  con  qualsiasi
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione. 
  10. Nei riguardi delle unita' di  personale  soprannumerario  delle
camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende  speciali
che maturino i requisiti per il pensionamento entro  i  successivi  3
anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si  puo'  procedere,
d'intesa con gli interessati e nei limiti delle  risorse  finanziarie
indicate nel secondo periodo del presente comma  ,  alla  risoluzione
del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno  straordinario,
una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento  economico
individuale, fondamentale ed accessorio,  escluso  il  variabile,  in
godimento cui si aggiungono i contributi ancora  da  versare  per  la
prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei  requisiti
suddetti. Le misure previste dal precedente  periodo  sono  concesse,
nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio,  a  valere
sulle risorse di un apposito  fondo  istituito  presso  l'Unioncamere
alimentato con i versamenti delle disponibilita'  di  bilancio  degli
enti del sistema camerale nell'ambito  dei  risparmi  conseguiti  per
effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o piu'  decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, e' quantificato
l'ammontare delle risorse che gli enti del  sistema  camerale  devono
versare annualmente al fondo  in  relazione  agli  oneri  annuali  da
sostenere ed e'  determinato  il  riparto  del  fondo  stesso  tra  i
predetti enti per le finalita' del presente  comma.  Con  riferimento
alle unita' del personale del presente comma il trattamento  di  fine
rapporto o di fine servizio comunque denominato  e'  corrisposto  una
volta maturati i requisiti per l'accesso  al  pensionamento  e  sulla
base della  disciplina  vigente  in  materia  di  corresponsione  del
trattamento medesimo. 
  11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento
in quiescenza,  sono  adottate  previa  certificazione  del  relativo
diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps. 
 
                                Art. 4 
                  (Disposizioni finali e transitorie) 
 
  1.  Al  fine   di   contemperare   l'esigenza   di   garantire   la
sostenibilita' finanziaria anche con riguardo ai  progetti  in  corso
per  la  promozione  dell'attivita'   economica   all'estero   e   il
mantenimento dei livelli occupazionali con  l'esigenza  di  riduzione
degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale
conseguenti alla  rideterminazione  annuale  del  fabbisogno  di  cui
all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,
valutate in termini medi  ponderati,  devono  comunque  garantire  la
riduzione dei relativi importi del 40%  per  il  2016  e  del  50%  a
decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014. 
  2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni  regionali
e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente
all'esito del relativo  processo  di  riorganizzazione,  fino  al  31
dicembre 2020, e' vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale
o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo  e  con  qualsiasi
tipologia contrattuale, da  parte  di  unioni  regionali  ed  aziende
speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il
personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito  del
relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  recante  il  testo
unico in materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica,  qualora
previsti dalla normativa vigente. 
  3.  Alle  modifiche  statutarie,  ai   rinnovi   degli   organi   e
all'adozione dei  relativi  regolamenti  conseguenti  all'entrata  in
vigore del presente decreto si applicano, in  quanto  compatibili,  i
termini e i principi di cui  alle  disposizioni  di  coordinamento  e
transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1,  2,
3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 
  4. Le disposizioni  dell'articolo  10,  comma  1,  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove  camere  di  commercio
istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei
loro  consigli  successivo  alla  loro  costituzione.  Le  camere  di
commercio costituite a seguito di  accorpamento  anche  anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere
nei propri  statuti  norme  transitorie  utili  a  consentire,  anche
anteriormente  al  primo  rinnovo  successivo  dei   loro   consigli,
l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte  in
attuazione  del  presente   decreto   al   fine   di   garantire   la
rappresentanza  equilibrata  nel  consiglio  delle  rispettive   basi
associative, almeno per i settori che hanno in tale organo piu' di un
rappresentante. 
  5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19  agosto
2016, n.175,  recante  il  testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e  razionalizzazione
delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio  e
da Unioncamere sono  trasmessi  anche  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni  della
legge  29  dicembre  1993,  n.  580.  Ove   non   ne   verifichi   la
corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico,  entro  trenta
giorni, puo' chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore
a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine,  lo  stesso
Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva. 
  6.  Una  copia  dei  provvedimenti   conclusivi   di   procedimenti
amministrativi    concernenti    attivita'     d'impresa     adottati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
e' inviata, con modalita' informatica ovvero telematicamente, a  cura
dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella
cui circoscrizione l'impresa ha sede  per  il  loro  inserimento  nel
fascicolo informatico d'impresa  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera  b).  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni,  entro  centottanta  giorni
dalla data  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentite  le
amministrazioni interessate, sono individuati,  secondo  principi  di
gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita'  operative  di
attuazione della disposizione di cui al  primo  periodo,  nonche'  le
modalita' ed i limiti con cui  le  relative  informazioni  sono  rese
disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati. 
  
                               Art. 5 
                             (Abrogazioni) 
 
  1. Alla legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'" sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 2, comma 24, lettera. b) e' soppresso  il  seguente
periodo ", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580."; 
  2. Alla legge 18 giugno 1998, n.  192,  recante  "Disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive", l'articolo 10 e' abrogato; 
  3. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato"  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 61, comma  6,  primo  periodo,  sono  soppresse  le
seguenti parole "e delle camere di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura.". 
  4. Al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  recante  il
codice del consumo, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 37, comma 1 sono soppresse le seguenti  parole:  "e
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"; 
  b) all'articolo 37-bis, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:
"e le camere di commercio interessate o loro unioni,"; 
  c) all'articolo 37-bis, comma 5, primo periodo  sono  soppresse  le
seguenti parole:  "e  le  camere  di  commercio  interessate  o  loro
unioni"; 
  d) all'articolo 37-bis, comma 5, secondo periodo sono soppresse  le
seguenti parole: "nonche' le camere di commercio interessate  o  loro
unioni"; 
  5. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la "Delega  al  Governo
per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti
locali, per la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione   amministrativa",   sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
  a) all'articolo 2, il comma 2-bis) e' abrogato. 
  6.  Al  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012   n.   135,   recante
"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai  cittadini",  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) all'articolo  14  gli  ultimi  due  periodi  del  comma  5  sono
soppressi. 
  7. Al decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23  recante  la
"Riforma  dell'ordinamento  relativo  alle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo  53
della legge 23 luglio  2009,  n.  99",  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati. 
  8. Al decreto del Ministro dell'ambiente 2  agosto  1995,  n.  413,
recante  il  "Regolamento  recante  norme  per  l'istituzione  ed  il
funzionamento  del  Comitato  per  l'Ecolabel  e  l'Ecoaudit",   sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5  sono  soppresse  le
seguenti parole: "anche eventualmente  tramite  collaborazione  delle
camere di commercio, industria e artigianato,"; 
  b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono  soppresse  le
seguenti   parole:   "e   eventualmente   anche   avvalendosi   della
collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,". 
  
                               Art. 6 
                 (Clausola di invarianza finanziaria) 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito di sigillo  di  Stato,  sara'  inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
  
                                Padoan, il  Ministro   supplente   ex
                                articolo 8, comma 2, della  legge  23
                                agosto 1988, n. 400 
 
                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 

Visto, il Guardasigilli: Orlando